prof Pierino V. Guerisoli - Assodocenti
A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico e della pubblicazione delle nuove Graduaorie Provinciali, sono in corso i controlli della prima delle due fasi, previste, prima delle nuove nomine
Il 6 agosto 2020 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle istanze di inclusione nelle nuove Graduatorie Docenti Provinciali GPS e d’istituto. Le domande, sono state presentate attraverso un’apposita funzionalità dell’applicazione web POLIS Istanze on line, senza dover allegare copie dei titoli dichiarati. L’art. 8 comma 3 dell’ O.M. 60 del 10 luglio 2020 recitava infatti “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”. Tutti i titoli sono stati pertanto autodichiarati, attraverso apposite funzionalità dell’applicazione. Le dichiarazioni rese, ai sensi della normativa sull’autocertificazione (DPR 28 dicembre 2000, n. 445), hanno notoriamente rilevanza penale, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Come previsto e dichiarato dal Ministero dell’Istruzione, tutte le dichiarazioni rese dagli aspiranti saranno verificate
Si passa quindi ora alla verifica a tappeto di tutti i
titoli e molti degli aspiranti che hanno presentato domanda, sono stati
contattati dagli Uffici Scolastici Provinciali o dalle segreterie delle c.d.
scuole polo, ovvero dalle scuole incaricate dall’USP di competenza, per le
verifiche iniziali.
Previsti due livelli di controllo
Il controllo dovrebbe avvenire in 2 passaggi:
- un primo controllo di competenza dell’Ufficio Scolastico della provincia sulla quale l’aspirante ha presentato domanda, spesso delegato alle segreterie di alcune scuole disponibili a tali operazioni, sulla correttezza formale di quanto dichiarato. Sembra strano ma molti candidati, hanno commesso errori grossolani nella compilazione delle domande, anche perché l’applicazione web utilizzata, prevedeva pochissimi automatismi. In questa fase dovrebbero essere individuate le problematiche maggiori con una prima prevalidazione ed esclusione degli aspiranti non idonei, sulla base dell'art. 7, comma 9 dell’O.M n. 60 del 10/7/2020, che recita “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità“. La pubblicazione delle graduatorie, così verificate, dovrebbe avvenire entro la fine di agosto 2020, sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di competenze e saranno utilizzate dalle varie istituzioni scolastiche. per le chiamate.
- un secondo controllo più scrupoloso ed attento sarà effettuato al momento della stipula del primo contratto, da parte della prima istituzione scolastica che ingaggerà il docente, utilizzando le nuove graduatorie. Il risultato della seconda verifica sarà definitivo per tutta la vigenza della Graduatoria e sarà utilizzato anche dalle altre istituzioni scolastiche che chiameranno il docente per supplenze.
Contratti con clausola Fino ad Avente Diritto?
Le operazioni di convalida definitiva saranno particolarmente critiche e scrupolose, con tempi non prevedibili, perché le
istituzioni scolastiche, dovranno rivolgersi DIRETTAMENTE ad una pluralità di
soggetti pubblici e privati, che risponderanno con tempistiche non
preventivabili. Per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, molti
ipotizzano il ricorso alla clausola FAD (Fino ad Avente Diritto), come avveniva
in passato, anche se l’attuale contrattualistica rende tale clausola superflua, in quanto l'art.
41 del CCNL comparto scuola 2016/2018 del 19 aprile 2018 prevede che "I
contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono
recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti
vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie". Questo significa,
che anche dopo mesi dalla stipula del contratto di supplenza, a seguito di
risultato negativo delle verifiche titoli, il contratto potrà essere risolto.
Licenziamento, restituzione delle somme
percepite e denuncia
Nel caso in cui, il docente, dopo la stipula di un contratto di lavoro derivante da graduatoria da rettificare, a seguito dell'esito delle verifiche, in caso di dichiarazioni mendaci, inesistenza dei titoli
dichiarati, come previsto dal CCNL Scuola e conseguente giurisprudenza, sarà avviato
il previsto procedimento disciplinare, che potrà concludersi con il
licenziamento del docente e l’obbligo della restituzione delle somme
stipendiali, indebitamente percepite, in forza di una fraudolenta dichiarazione
di titoli, con altre conseguenze importanti, per il futuro lavorativo del
docente, che in quanto decaduto, nei casi più gravi, non potrà più essere titolare di contratti con
la PA.
Come avviene il controllo titoli in questa seconda fase?
La segreteria dell’istituzione scolastica, procederà
autonomamente, senza interpellare l’interessato e senza chiedere l’esibizione
di titoli cartacei, che potrebbero sempre risultare falsi, contraffatti o
scaduti, ma contatterà direttamente ed ufficialmente le istituzioni ed enti
competenti:
- Tribunale per la verifica dell’assenza di condanne penali e carichi pendenti;
- l’Università e/o l’Istituzione Scolastica ed eventualmente l’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, in caso di istituzioni Scolastiche non più esistenti, per i titoli d’accesso ed eventuali Master e Corsi di Perfezionamento;
- enti certificatori per le lingue e le competenze informatiche
Come capire se una certificazione è valutabile
e come reperire i riferimenti degli enti certificatori?
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, la cosa è piuttosto semplice, in quanto è possibile trovare i riferimenti degli enti certificatori delle lingue straniere sull’apposita pagina web del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo web https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere per chiedere all'ente, la convalida del titolo.
In tale elenco sono indicati gli indirizzi dei siti web
istituzionali dei soggetti certificatori, anche se in pratica le operazioni di
convalida potrebbero richiedere molto tempo, per il fatto che si tratta nella
maggior parte di soggetti stranieri, che si esprimono in altre lingue, senza
avere sempre una sede in Italia. In questo caso può essere utile contattare l’eventuale
centro esami, previa verifica del suo accreditamento
Per quanto riguarda le certificazioni informatiche?
L’Ordinanza Ministeriale nr. 60 del 10 luglio 2020 pubblicata il 13 luglio 2020 reca la sibillina e scarna dicitura “Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti punti 0,5”. Nelle precedenti tabelle del 2017, al punto “Certificazioni informatiche” venivano elencati espressamente per denominazione, i titoli valutabili, differenziando il peso di ciascun titolo. In quelle in allegato all’O.M. 60 del 10/07/2020, non viene più fatta alcuna menzione a quali Certificazioni Informatiche siano valutabili e a tutte viene attribuito il peso di 0,5 punti ciascuna.
Molti chiedono se possa essere valutabile un titolo
recante la dicitura “Attestato” e non “Certificazione” e quale debba essere il
requisito perché un titolo possa essere valutabile come Certificazione
Informatica.
Wikipedia fornisce un'accettabile definizione di “certificato” collegandola
all'espressione tardo-latina certum facere, "dichiarare
vero", composta da certum, "certo", e facere,
"fare"), spesso detto anche attestato, quale documento contenente
una certificazione, intesa quale atto giuridico e,
più precisamente, dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità,
rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni.
E' pertanto evidente che il temine Certificazione e Attestato o
Attestazione debbano essere utilizzati come sinonimo, senza alcun problema.
Come devono essere accertati i fatti, atti o qualità certificate?
Trattandosi di Certificazioni che riguardano
competenze e/o conoscenze informatiche o comunque collegate all'utilizzo di
strumenti e tecnologie informatiche e digitali, è implicito ma indubbio, che
l'accertamento di tali competenze e/o conoscenze (in inglese Skills) debbano
essere accertati con appositi esami, condotti da soggetti
investiti di tali attribuzioni.
Più complesso invece il problema
delle caratteristiche del soggetto investito delle attribuzioni per
l'accertamento degli skills certificati e per l'emissione della certificazione.
Fatta salva la validità di certificazioni espressamente
riconosciute da soggetti pubblici o in posizione di autorevolezza e terzietà
derivanti da standard internazionali o di mercato, è evidente come la
definizione Certificazione Informatica utilizzata nell'Ordinanza
Ministeriale relativa alle nuove Graduatorie Docenti, possa senza alcun
dubbio fare riferimento ad attribuzioni concesse dal Ministero
dell’Istruzione, e a tal proposito si può senz'altro fare riferimento
alla direttiva 170/2016
La Direttiva
170 del 21 marzo 2016 fissa le modalità per accreditare, qualificare e
riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per
il personale della scuola, certificando e assicurando la qualità delle
iniziative formative
I soggetti accreditati sono stati sottoposti ad un complesso iter secondo le modalità e i termini definiti all’interno della Direttiva stessa.
Come è possibile capire se un ente/soggetto certificatore è presenta nell’elenco degli Enti Accreditati dal Ministero dell’Istruzione.
La procedura per le opportune verifiche è estremamente
semplice. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un apposito documento pdf,
scaricabile dal sito istituzionale al seguente link:
ELENCO ENTIACCREDITATI E QUALIFICATI DIRETTIVA 170/2016
v. anche
link esterni