L’Ordinanza Ministeriale nr. 60 del 10 luglio 2020 pubblicata
il 13 luglio 2020, ha introdotto secondo la ministra Azzolina, un’autentica rivoluzione.
Le tabelle punti in relazione sia ai titoli di servizio, che culturali sono
state completamente riviste, rispetto a quelle precedenti del 2017, riducendo
notevolmente il peso di Master e Corsi di Perfezionamento, passati da 3 a 1 punto per ciascun titolo, con un tetto massimo di 3 titoli. Per i titoli informatici si è mantenuto il tetto massimo di 2 punti, ma con
la sibillina e scarna dicitura “Certificazioni informatiche, per ogni titolo
presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono
riconosciuti punti 0,5”.
Nelle precedenti tabelle del 2017, al punto “Certificazioni
informatiche” venivano elencati espressamente per denominazione, i titoli valutabili,
differenziando il peso di ciascun titolo. In quelle appena pubblicate in
allegato all’O.M. 60 del 10/07/2020, non viene più fatta alcuna menzione a
quali Certificazioni Informatiche sono valutabili e a tutte viene attribuito il peso di 0,5 punti
ciascuna.
Molti chiedono se possa essere valutabile un titolo recante la dicitura “Attestato” e non “Certificazione” e quale debba essere il requisito perché un titolo possa essere valutabile come Certificazione Informatica.
Wikipedia fornisce un'accettabile definizione di “certificato” collegandola all'espressione tardo-latina certum facere, "dichiarare vero", composta da certum,
"certo", e facere, "fare"), spesso detto anche attestato, quale documento contenente una certificazione, intesa quale atto
giuridico e, più
precisamente, dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma
scritta da un
soggetto investito di determinate attribuzioni.
Appare pertanto evidente che il temine Certificazione e Attestato o Attestazione possano essere utilizzati come sinonimo, senza alcun problema.
Come devono essere accertati i fatti, atti o qualità certificate?
Trattandosi di Certificazioni che riguardano competenze e/o conoscenze informatiche o comunque collegate all'utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche e digitali, è implicito ma indubbio, che l'accertamento di tali competenze e/o conoscenze (in inglese Skills) debbano essere accertati con appositi esami, condotti da soggetti investiti di tali attribuzioni.
Più complesso invece il problema delle caratteristiche del
soggetto investito delle attribuzioni per l'accertamento degli skills certificati e per l'emissione della certificazione.
Fatta salva la validità di certificazioni espressamente riconosciute da soggetti pubblici o in posizione di autorevolezza e terzietà derivanti da standard internazionali o di mercato, è evidente come la definizione Certificazione Informatica utilizzata nell'Ordinanza Ministeriale relativa alle nuove Graduatorie Docenti, possa senza alcun dubbio fare riferimento ad attribuzioni concesse dal Ministero dell’Istruzione, e a tal proposito si può senz'altro fare riferimento alla direttiva 170/2016
Fatta salva la validità di certificazioni espressamente riconosciute da soggetti pubblici o in posizione di autorevolezza e terzietà derivanti da standard internazionali o di mercato, è evidente come la definizione Certificazione Informatica utilizzata nell'Ordinanza Ministeriale relativa alle nuove Graduatorie Docenti, possa senza alcun dubbio fare riferimento ad attribuzioni concesse dal Ministero dell’Istruzione, e a tal proposito si può senz'altro fare riferimento alla direttiva 170/2016
La Direttiva
170 del 21 marzo 2016 fissa le modalità per accreditare, qualificare e
riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per il
personale della scuola, certificando e assicurando la qualità delle iniziative
formative
I soggetti accreditati sono stati sottoposti ad un complesso iter secondo le modalità e i termini definiti all’interno della
Direttiva stessa.
Il Ministero dell’Istruzione, dopo le opportune valutazioni e attente procedure di audit, ha accreditato tali soggetti a erogare e certificare formazione al personale della Scuola, secondo determinati ambiti specifici e trasversali previsti dalla direttiva . Trattandosi di Certificazioni Informatiche si può in tutta sicurezza fare riferimento all’accreditamento per l’ambito specifico “Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media “ e gli ambiti trasversali “Innovazione didattica e didattica digitale”, “Metodologie e attività laboratoriali”. Come conseguenza appare pertanto dubbia, ai fini delle nuove Graduatorie Docenti, la validità di titoli informatici rilasciati da soggetti non accreditati o non espressamente riconosciuti da soggetti pubblici o in posizione di autorevolezza e terzietà derivanti da standard internazionali o di mercato.
Il Ministero dell’Istruzione, dopo le opportune valutazioni e attente procedure di audit, ha accreditato tali soggetti a erogare e certificare formazione al personale della Scuola, secondo determinati ambiti specifici e trasversali previsti dalla direttiva . Trattandosi di Certificazioni Informatiche si può in tutta sicurezza fare riferimento all’accreditamento per l’ambito specifico “Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media “ e gli ambiti trasversali “Innovazione didattica e didattica digitale”, “Metodologie e attività laboratoriali”. Come conseguenza appare pertanto dubbia, ai fini delle nuove Graduatorie Docenti, la validità di titoli informatici rilasciati da soggetti non accreditati o non espressamente
Come è
possibile capire se un ente/soggetto certificatore è presenta nell’elenco degli Enti Accreditati
dal Ministero dell’Istruzione.
La procedura
per le opportune verifiche è estremamente semplice. Il Ministero dell’Istruzione
ha pubblicato un apposito documento pdf, scaricabile dal sito istituzionale al
seguente link:
Una volta
scaricato tale file è sufficiente effettuare una ricerca all’interno di esso
per verificare se l’ente di formazione è presente.